- Cosa pensi del fatto che la legge riconosca a Presidi e Direttori didattici la funzione dirigenziale (come previsto dal R.D. del 1924), senza prevedere la struttura organizzativa (OO.CC., rapporti tra tutte le componenti scolastiche ecc.) che dovrà governare la scuola dell'autonomia? In che modo tale "dirigismo" potrà essere compatibile con una gestione democratica della scuola?
Riccardo1 - Davide1
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- Ti pare normale che la lex deleghi al Governo il compito di ridefinire gli organismi collegiali di livello nazionale e periferico, senza indicare dei criteri precisi sulle competenze, sui rapporti con l'Amministrazione scolastica e coi singoli Istituti?
Riccardo2 - Davide2
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- Cosa pensi del fatto che, proprio là dove si parla di delega a Regioni ed EE.LL. delle funzioni amministrative (art. 21, c.18), non venga indicata, tra le "materie" da trasferire, proprio l'istruzione? può forse essere considerato sintomatico il fatto che la legge, mentre garantisce il trasferimento agli EE.LL di gran parte degli uffici periferici statali, continui ad assicurare tutte le funzioni amministrative tradizionali al Ministero P.I. e ai suoi organi periferici (Provveditorati e Sovrintendenze)?
Riccardo3 - Davide3
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- Ti pare che per "autonomia organizzativa" si debba soltanto intendere -come vuole la legge-:
a) il superamento della tradizionale unità oraria delle lezioni; b) il superamento dell'unitarietà del gruppo-classe; c) la possibilità di modificare il calendario scolastico? Riccardo4 - Davide4
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- Secondo te, quali aspetti previsti dalla lex, nel campo dell'autonomia didattica (ivi incluse le attività extrascolastiche ed extracurricolari), non possono essere assolutamente realizzati sulla base della normativa già in vigore (al punto che si possa con sicurezza dire: "La legge, almeno in questo caso, rappresenta un passo avanti").
Riccardo5 - Davide5
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- Come tu saprai, oltre allo stanziamento previsto per il progetto "Scuola aperta" (L. n. 425/96, art. 3, c. 5), la lex Bassanini non prevede risorse aggiuntive. Nella stesura iniziale erano previste due fonti di finanziamento: a) contributi ordinari e perequativi da parte dello Stato; b) contributi delle famiglie sulla base del reddito (norma, quest'ultima, subito bocciata in Parlamento perché avrebbe determinato una gerarchizzazione delle scuole). Ora, mi sai dire da chi andremo a cercare i necessari finanziamenti per realizzare l'autonomia?
Riccardo6 - Davide6
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- Più in generale, mi sai spiegare perché, pur avendo il Ministero già concesso, coi D.D. del '74, ampia autonomia alle scuole, questa non e' mai stata realizzata, o comunque si e' svuotata presto di contenuto? Ti sembra che esistano differenza "sostanziali" tra l'autonomia concessa coi D.D. e questa prevista dal Ddl Bassanini?
Riccardo7 - Davide7
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- In conclusione: tu hai l'impressione che, nonostante i suoi evidenti limiti, la lex Bassanini, quando parla di "autonomia dell'intero sistema formativo", offra sufficienti strumenti (poteri decisionali) per realizzarla? o comunque secondo te la legge costituisce una buona base di partenza?
Riccardo8 - Davide8
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