Corso forzoso
Con corso forzoso si intende la non convertibilità tra la moneta e l'equivalente in metallo prezioso (oro e/o argento, di solito) in un sistema monetario bilanciato sul valore dell'oro (sistema aureo).
La decisione di imporre il corso forzoso venne presa in Italia nel 1866 e durò fino al 1881, per essere poi reintrodotto il 21 febbraio 1894 in maniera non ufficiale quando la Banca Nazionale del Regno d'Italia venne obbligata a concedere al Tesoro un mutuo di 250 milioni di lire al tasso agevolato dell'1,5% in cambio del riconoscimento del corso forzoso per biglietti emessi dalla banca stessa. Con lo sforzo bellico della Prima guerra mondiale e l'uscita dal sistema aureo l'Italia fu nuovamente obbligata a imporre il corso forzoso per coprire le spese eccezionali.
Una parziale convertibilità lira-oro (cosiddetto gold exchange standard) fu ristabilita solo nel 1927 (R.D.L. 2325 del 21 dicembre 1927): "[...] è fatto obbligo alla Banca d'Italia di convertire, contro presentazione presso la sede centrale in Roma, i proprii biglietti, in oro o, a scelta della Banca, in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro. La parità aurea è fissata in ragione di un peso di oro fino di grammi 7,919 per ogni cento lire italiane." (Art.1); "[...] la Banca d'Italia è obbligata a tenere una riserva in oro o in divise su paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro, non inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei suoi biglietti in circolazione e di ogni altro suo impegno a vista." (Art.4)
L'obbligo di riserva venne poi sospeso "in via temporanea" con il R.D.L. 1293 del 1935.
In pratica il deficit statale viene finanziato emettendo moneta in misura superiore alle riserve di metallo prezioso possedute dall'istituto bancario senza con questo procedere alla svalutazione della moneta.
Tuttavia, il mercato reagisce con una perdita di valore della moneta[1] ad emissioni con una percentuale minima a riserva, soltanto per controvalori molto maggiori rispetto a quelli che sono sufficienti a indurre la svalutazione legale da parte delle autorità monetarie.
Il corso forzoso impone una certa moneta come unico mezzo legale di tutti i pagamenti, transazioni commerciali e finanziarie nell'ambito del territorio nazionale.
Il corso forzoso comporta l'illegalità di clausole che obblighino al baratto e dei pagamenti effettuati in valute straniere, punibili con la reclusione. È pure reato il rifiuto della valuta ufficiale come mezzo di pagamento.
In Italia, è previsto dagli artt. 1277 e 1278 del codice civile.
Il corso legale di alcune valute è disciplinato anche da accordi sovranazionali per le transazioni commerciali e finanziarie. Gli accordi di Bretton Woods prevedevano che il dollaro fosse l'unica moneta utilizzabile per i pagamenti fra due Paesi aventi valute diverse.
Note modifica
- ^ La differenza di valore tra la moneta d'oro e quella cartacea prende nome di aggio. In alcuni momenti - ad esempio all'inizio del '900 la moneta di carta, più facilmente trasportabile, fece aggio sull'oro










