Organo di garanzia
L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado istituito nel 1998 [1], come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.
Ha come principale obiettivo il cercare di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.
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Organo di garanzia a livello di singolo istituto modifica
Funzioni modifica
Come stabilito dal decreto, le funzioni di quest'organo spaziano dal garantire la più ampia conformità delle sanzioni disciplinari all'interno dell'istituto con lo statuto delle studentesse e degli studenti, assicurando pene con le più ampie finalità educative atte ad evitare il ripetersi di tali azioni negative; al Discutere eventuali ricorsi mossi da studenti e genitori riguardo alle stesse.
Altro e non meno importante compito è l'evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto, e segnalarle all'Ufficio scolastico regionale competente.
Composizione modifica
L'organo di garanzia interno alla scuola è istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, e ne fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
Organo di garanzia a livello regionale modifica
Funzioni modifica
La principali ed uniche funzioni dell'organo sono l'evadere e il verificare le segnalazioni in merito ad illegittimità contenute nei regolamenti d'istituto (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto); emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo. Al direttore dell'Ufficio scolastico regionale è poi concesso agire indipendentemente dalle decisioni dell'organo.
Composizione modifica
- Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale (o un suo delegato) in qualità di presidente, a cui spetta la decisione ultima su ogni provvedimento;
- tre docenti designati nell'ambito della comunità scolastica regionale;
- un rappresentante dei genitori designato nell'ambito della comunità scolastica regionale;
- due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti (sostituiti da due rappresentanti dei genitori nell'ambito della scuola secondaria di primo grado).
Note modifica
- ^ Decreto del Presidente della Repubblica 249/1998. Il decreto completo si trova sul sito Istruzione.it.
Voci correlate modifica
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